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VENDITA

L'irregolarità urbanistica dell'immobile oggetto di preliminare di compravendita, qualora già conosciuta ed accettata dal promissario acquirente all'atto della conclusione del negozio, non costituisce, ex art. 1460 c.c., circostanza idonea a giustificare l'inadempimento di tale soggetto.


MALTRATTAMENTO ANIMALI

Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione. (Fattispecie relativa ad animali domestici tenuti in luogo privo di un ricovero adeguato, denutriti, dissetati con acqua piovana e circondati dalle loro feci). 

AUTOVEICOLI

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nei cosiddetti redditometri, deve ritenersi esteso anche alle auto storiche, non rinvenendosi in dette disposizione alcuna precisazione o restrizione al riguardo e rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, dal quale possono correttamente desumersi elementi di valutazione nell'ambito dell'apprezzamento riservato al giudice del merito, come fatto al quale notoriamente si ricollegano spese a volte anche ingenti. Le predette autovetture, invero, formano oggetto di ricerca e collezionismo tra gli appassionati e la relativa manutenzione, secondo l'id quod plerumque accidit, comporta rilevanti costi, in ragione della necessità di riparazione e sostituzione dei componenti soggetti ad usura. (Nel caso concreto va, dunque, riformata la gravata pronuncia nella parte in cui ha escluso che il mantenimento di auto storiche potesse costituire indice di capacità al pari delle autovetture ordinarie.)


LESIONI PERSONALI - PERCOSSE

In tema di lesioni colpose provocate dall'aggressione di cane, l'apposizione di un cartello con la scritta "attenti al cane" non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l'animale possa recare danni alle persone, obblighi che devono essere adempiuti assicurando il cane a un guinzaglio o a una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino che non gli consenta di avvicinarsi agli estranei ovvero di scappare.


LOCAZIONI

Il conduttore espulso può ritenersi garantito da azioni pretestuose del locatore attraverso la possibilità, prevista dall'art. 31, della legge n. 392 del 1978 (Equo canone), di scegliere tra la reintegrazione nel godimento del bene alle condizioni del contratto con l'ulteriore rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri supportati ed il risarcimento del danno, determinato nella entità massima. Nella citata previsione legislativa, pertanto, le spese di trasloco sono tipizzate rispetto all'ipotesi della scelta della reintegrazione nel godimento del bene e partecipano del carattere ripristinatorio in forma specifica del rimedio dell'inadempimento. Il loro normale accedere a questa forma di reintegrazione del conduttore leso non comporta che detto rimborso sia inderogabilmente collegato al ripristino del contratto di locazione. Non osta, quindi, a che le spese di trasloco costituiscono una voce di danno patito qualora il conduttore abbia scelto di essere risarcito per equivalente. L'allegazione da parte del danneggiato delle spese sopportate per il trasloco diventa, pertanto, nell'ambito della domanda di risarcimento del danno, uno dei modi di prova della precisa entità del danno subito. (Nel caso concreto la conduttrice, in presenza di una domanda risarcitoria, ha, di conseguenza, correttamente parametrato il danno subito alle spese sostenute per il trasloco nella nuova sede).

IMPOSTE E REDDITO

L'esposizione di un credito di imposta nella dichiarazione dei redditi fa in modo che non occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo solo attendere che l'Amministrazione finanziaria eserciti, sui dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di liquidazione delle imposte, ovvero ricorrendone i presupposti, mediante lo strumento della rettifica della dichiarazione. Di talché, il relativo credito del contribuente è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza di cui allart. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, atteso che l'istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso.


CIRCOLAZIONE STRADALE

Il disabile, detentore dello speciale contrassegno non è esentato dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell'autovettura a suo servizio negli spazi di sosta in zona delimitata dalle c.d. "strisce blu", neppure ove siano indisponibili i posti riservati dall'art. 11, comma 5, del suddetto decreto. Infatti, gli artt. 11, comma 1, del citato d.P.R. e 188 comma 3, del codice della strada prevedono per i titolari di detto contrassegno esclusivamente l'esonero, rispettivamente, da divieti e limitazioni della sosta disposti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non potendo invocarsi, a sostegno di una diversa interpretazione, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché, dalla gratuità della sosta deriva un vantaggio meramente economico e non un vantaggio in termini di mobilità, che è invece favorita dalla concreta disponibilità delle aree di sosta. (Rigetta, Giud. pace Palermo, 16/12/2005)


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In tema di circolazione stradale, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.

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La sosta dei veicoli nella corsia di emergenza delle autostrade è consentita ogni qualvolta ricorra un qualsiasi caso di necessità e non soltanto quando si verifichi una situazione di emergenza.
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In caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054 c.c., è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. A tale principio si contrappone l'altro, anch'esso ripetuto e consolidato, secondo cui la prova liberatoria del conducente deve consistere nella prova di un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo, a ragione dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'investimento in quanto, anche l'improvviso attraversamento di un pedone, fuori dalle strisce pedonali è insufficiente ad escludere la responsabilità del conducente del veicolo investitore, tenuto, avvistandolo, ad adeguare la sua condotta di guida alla situazione di pericolo.

In tema di disciplina della sosta e del parcheggo dei veicoli sulle aree urbane, l'imposizione da parte del comune di un pagamento progressivo e differenziato secondo la durata, a mezzo di meccanismi funzionanti con l'introduzione di monete (cosiddetti parchimetri), è legittima solo nel caso di parcheggi con custodia, ove il pagamento medesimo trova giustificazione nel rapporto privatistico che si instaura, accanto a quello pubblicistico attinente agli interessi generali sull'uso del parcheggio, con l'affidamento e l'assunzione in custodia del veicolo, non anche nel diverso caso del parcheggio non custodito, in relazione al quale, mancando quel rapporto privatistico, il suddetto onere economico resta privo di causa, e, in particolare, non può essere qualificato come tassa o canone per la concessione di suolo pubblico, trattandosi di uso generale e non speciale di beni pubblici.

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Allegata e dimostrata da parte dell'automobilista danneggiato l'inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente.

RESPONSABILITA' CIVILE

Non è configurabile la responsabilità del Comune per danni da cosa in custodia a seguito dei danni subiti da una autovettura scivolata su un macchia d'olio non segnalata presente su una strada comunale, attesa l'inesigibilità in concreto di un controllo, da parte dell'ente, dello stato di manutenzione di tutte le proprie strade, con riferimento anche a condotte di terzi.


DANNO DERIVANTE DA UCCISIONE DEL PROPRIO ANIMALE DOMESTICO


Il danno derivante dall'uccisione del proprio animale domestico può essere liquidato mediante il ricorso ai seguenti criteri valutativi: il costo di un cucciolo della stessa razza e della medesima età; il costo dell'alimentazione del medesimo sino alla sua scomparsa; le spese per le vaccinazioni per il primo anno di vita; il costo sostenuto per le visite al veterinario; le spese per l'accertamento della morte e, laddove dimostrate, quelle di addestramento.


LAVORO 

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ammettere che il datore di lavoro abbia una facoltà incondizionata di negare l'autorizzazione o di sanzionare in sede disciplinare il fatto in sé dell'esercizio di un'altra attività lavorativa del lavoratore, al di fuori dell'orario di lavoro, sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro, e proprio con riferimento ad aspetti incidenti sul diritto al lavoro. L'eventuale incompatibilità deve essere verificata caso per caso, restando tale valutazione suscettibile di controllo, anche giudiziale. L'unica possibilità coerente con il dettato costituzionale di cui agli artt. 4 e 35 Cost., è quella che legittima la verifica dell'incompatibilità in concreto della diversa attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro, con le finalità istituzionali e con i doveri connessi alla prestazione, ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. mentre sarebbe nulla una previsione regolamentare che riconoscesse al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime parte-time, di svolgere un'altra attività lavorativa.


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In tema di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore, la applicazione analogica della disciplina delle sanzioni conservative prevista dal contratto collettivo di categoria trova il suo limite nella ipotesi in cui sia accertata l'esistenza dei presupposti del licenziamento per giusta causa previsti dall'art. 2119 c.c.

MATRIMONIO

In tema di matrimonio, ai fini della delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio, la "convivenza" tra coniugi non è necessariamente collegata ad un "buon matrimonio", fondato su solidarietà ed affetti, ma ad un matrimonio comunque celebrato, salvo che i coniugi si siano trovati in una condizione di totale estraneità, pur coabitando, senza alcun rapporto personale o sessuale.

CONDOMINIO

Ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini.

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L'ascensore, installato nell'edificio dopo la costruzione di quest'ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l'abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà vita nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell'ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall'art. 1123, comma 3, c.c., comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L'art. 1121, comma 3, c.c. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale.

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In tema di condominio, il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale.

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Un condomino può realizzare un'apertura nel soffitto del suo appartamento, per accedere direttamente al sovrastante lastrico solare, con funzione di copertura di parte del fabbricato ed in suo uso esclusivo.

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Il diritto alla installazione, sul lastrico solare di un edificio condominiale, di un'antenna autonoma, nonché al passaggio delle condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per il funzionamento degli apparecchi radioriceventi e televisivi, sia esso qualificato come diritto soggettivo di natura personale oppure come diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del proprio pensiero e alla libera ricezione di quello altrui ex art. 21 cost., non incontra, nei rapporti tra privati, alcun altro limite oltre quello di ostacolare e impedire il pari diritto altrui oppure di pregiudicare, nel caso di installazione su parte comune, l'uso del bene comune da parte degli altri condomini.

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Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell'edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene.

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L'amministratore di un condominio, ai sensi dell'art. 1131 c.c., ha la rappresentanza dei partecipanti e può, quindi, agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condomini sia contro i terzi, soltanto nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c.; che pertanto, quando la rappresentanza attiva esula dalla sfera di dette attribuzioni, essa deve essere necessariamente sorretta da apposita investitura, deliberata dall'assemblea condominiale. Conseguentemente l'amministratore di condominio é legittimato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione, nei confronti dei singoli condomini al fine: a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l'uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

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In materia di eliminazione di barriere architettoniche, la legge 9 gennaio 1989, n. 13, costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale, non possono essere esclusi unicamente in forza di disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione di qualunque opera che interessi le strutture portanti, modifichi impianti generali o che comunque alteri l'aspetto architettonico dell'edificio all'autorizzazione del condominio, risultando una tale disposizione del regolamento condominiale recessiva rispetto all'esecuzione di opere indispensabili, ai fini di una effettiva abitabilità dell'immobile, pur nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. Nel compiere tale verifica, il giudice di merito dovrà tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall'effettiva utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati.

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L'amministratore di un condominio, ai sensi dell'art. 1131 c.c., ha la rappresentanza dei partecipanti e può, quindi, agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condomini sia contro i terzi, soltanto nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c.; che pertanto, quando la rappresentanza attiva esula dalla sfera di dette attribuzioni, essa deve essere necessariamente sorretta da apposita investitura, deliberata dall'assemblea condominiale. Conseguentemente l'amministratore di condominio é legittimato ad agire in giudizio senza alcuna autorizzazione, nei confronti dei singoli condomini al fine: a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio; b) di disciplinare l'uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

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In materia di eliminazione di barriere architettoniche, la legge 9 gennaio 1989, n. 13, costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale, non possono essere esclusi unicamente in forza di disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione di qualunque opera che interessi le strutture portanti, modifichi impianti generali o che comunque alteri l'aspetto architettonico dell'edificio all'autorizzazione del condominio, risultando una tale disposizione del regolamento condominiale recessiva rispetto all'esecuzione di opere indispensabili, ai fini di una effettiva abitabilità dell'immobile, pur nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. Nel compiere tale verifica, il giudice di merito dovrà tenere conto del principio di solidarietà condominiale, secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale, che prescinde dall'effettiva utilizzazione da parte di costoro degli edifici interessati.


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Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l'ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento delle spese condominiali, è da considerarsi terzo rispetto a quell'accordo. Di talché il condominio può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi dell'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni. Peraltro deve escludersi che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario e il preteso simulato acquirente.

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In tema di condominio, è legittima la delibera assembleare che disponga, in esecuzione di apposita disposizione del regolamento condominiale avente natura contrattuale, posta in deroga al criterio legale di ripartizione delle spese dettato dall'art. 1123 c.c., che le spese di gestione dell'impianto centrale di riscaldamento siano a carico anche delle unità immobiliari che non usufruiscono del relativo servizio, per avervi rinunciato o essersene distaccati, tenuto conto che la predetta deroga è consentita, a mezzo di espressa convenzione, dalla stessa norma codicistica.

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Negli edifici in condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, tra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, anche se poste concretamente al servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale in virtù dell'art. 1117, n. 1, cod. civ.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Affinché il proprietario di un fondo possa essere obbligato allo smaltimento dei rifiuti, ex art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, è necessaria o la corresponsabilità con gli autori degli sversamenti, oppure un comportamento omissivo, doloso o colposo. Non è, inoltre, ravvisabile un generale obbligo di recinzione, venendo in rilievo la ragionevole esigibilità e la possibile sproporzione di tale onere. Non ravvisabile, altresì, un obbligo di rimuovere sversamenti di terzi. 

TRENI

Sui treni rapidi a prenotazione obbligatoria, a differenza di quanto si verifica sui treni ordinari a prenotazione facoltativa, l'occupazione del posto non è lasciata mai alla scelta dei viaggiatori, ma dipende esclusivamente dalla prenotazione preventiva, ovvero, se questa manchi, dall'assegnazione disposta dal personale all'uopo incaricato; pertanto, il viaggiatore su treno rapido del suddetto tipo, il quale, munito di regolare biglietto, ma sprovvisto di prenotazione preventiva, occupi un posto che risulti libero al momento della partenza, di propria iniziativa e senza che gli sia stato assegnato dal personale delle ferrovie, non può pretendere di conservarlo, nonostante l'intimazione a lasciarlo per la sopravvenienza del titolare della prenotazione, ed incorre, ove ciò faccia, nell'infrazione amministrativa prevista dall'art. 9 r. d. l. 11 ottobre 1934, n. 1948, a prescindere dalla regolarità del modo con cui tale prenotazione sia stata resa conoscibile con apposito cartellino sul posto medesimo (nella specie: indicante genericamente la prenotazione, senza specificazione del tratto di viaggio cui si riferiva).


VIOLENZA SESSUALE
Distanze di sicurezza obbligatorie anche sulla metro, sui pullman e sugli autobus più affollati. Non importa che sia l'ora di punta o il momento di ritorno dal lavoro. La ressa della gente sul mezzo pubblico non giustifica chi si avvicina troppo al corpo di una donna e, con la scusa di essere spinto dalla calca, vi si strofina. Il monito viene da una sentenza della Cassazione di poche ore fa che avverte: strusciarsi sull'autobus è violenza sessuale.

La vicenda decisa dai giudici nasce proprio da un uomo, accusato di essersi ripetutamente strofinato su di una ragazzina. Del fatto si era accorto il genitore, seduto lì vicino, insospettito dall'eccessiva vicinanza tra lo sconosciuto e la figlia. Inutile la difesa dell'accusato di aver bevuto un bicchiere di più, con conseguente precario equilibrio; bocciata anche la tesi dell'eccessivo affollamento del mezzo pubblico, che avrebbe reso inevitabili i contatti con la giovane. Neanche i testimoni hanno avuto dubbi a ricostruire la scena e, tra questi, anche il padre della vittima. Quest'ultima - così è stato da tutti confermato davanti al giudice - era stata oggetto di strofinamenti dei genitali sulle natiche. Il che è più che sufficiente, secondo il giudizio ormai ripetuto costantemente dalla Cassazione, per arrivare alla condanna per violenza sessuale.


SCIOGLIMENTO MATRIMONIO

Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6, della L. 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. La speciale normativa fiscale sugli atti esecutivi degli accordi relativi a detti procedimenti impone che i soggetti che li pongano in essere siano gli stessi coniugi che li hanno conclusi, e non anche terzi.


ASSEGNO MANTENIMENTO


Alla riduzione dell'assegno di mantenimento erogato da un genitore in favore dei figli, non corrisponde, in automatico, un innalzamento di quello versato al coniuge separato. Anche se alla diminuzione dell'importo del mantenimento ai figli consegue un arricchimento del dante causa, al contempo gli altri aventi diritto non possono pretendere un incremento della propria quota. L'unica eccezione coincide con l'ipotesi ove il coniuge, che reclama la maggiorazione, fornisca la prova di aver beneficiato di un assegno, ridotto nell'importo, a causa di ulteriori oneri di mantenimento sopportati dall'ex.

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In tema di assegno divorzile, il parametro relativo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è irrilevante per la concessione dell'assegno divorzile, essendo piuttosto rilevanti altri indici, quali il "possesso" di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le "capacità e possibilità effettive" di lavoro personale e "la stabile disponibilità" di un'abitazione.

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In tema di separazione personale la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento.

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I principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, che potranno eventualmente rilevare nelle singole fattispecie - per accertare, nella fase di giudizio sull'an debeatur, la sussistenza, o no, dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'adeguatezza", o no, dei "mezzi", nonché la possibilità, o no "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli possono essere così individuati nel possesso di redditi di qualsiasi specie; nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c. , comma 2) della persona che richiede l'assegno; nelle capacità e nelle possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.

APPALTO

In tema di determinazione del danno da mancata aggiudicazione di gara d'appalto spetta all'impresa danneggiata offrire la prova dell'utile che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, poiché nell'azione di responsabilità per danni il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento.

ANIMALI DOMESTICI

La responsabilità del proprietario dell'animale prevista dall'art. 2052 cod. civ., è alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso o in custodia l'animale. Grava su chi detiene l'animale la prova che il fatto si sia verificato per caso fortuito o per il comportamento dello stesso danneggiato.

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E' legittima la clausola del regolamento di condominio che impedisce ai condomini di utilizzare l'ascensore se accompagnati dai propri animali domestici. Ciò, in quanto l'art. 1138, comma 5, c.c., fissa soltanto un limite alla potestà regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sull'uso delle parti comuni, sicchè tale disciplina ben può essere contenuta nel regolamento di condominio nel senso pure di escludere la facoltà di servirsi dell'ascensore trasportando con sé animali domestici.

EDILIZIA URBANISTICA

E' illegittimo il provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza a una ordinanza di riduzione in pristino dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione di opere abusive adottato in relazione a un immobile oggetto di un sequestro penale. (Annulla TAR Marche, Sez. I, sentenza n. 566/2016)

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